| CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1- PREMESSA: Nozione di Pacchetto Turistico Ai sensi dell’ art 2 nr. 1 del Decreto Legislativo nr. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione alla direttiva 90/314/CEE i “pacchetti turistici” hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”. Il risultato della prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfetario e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a- trasporto, b- alloggio, c- servizi turistici accessori al strasporto o all’alloggio (omissis) che costituiscono parte significativa del “pacchetto turistico”. 2- CAMPO DI APPLICAZIONE Il contratto di cui ai programmi quivi pubblicati , avente all’oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia oggetti di servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla Legge 27/12/77 nr. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 nonché del sovracitato Decreto Legislativo 111/95. 3- PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione dovrà essere compilata su apposito modulo, redatta in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata con conseguente conclusione del contratto solo al momento della conferma scritta da parte dell’Organizzazione. L’agenzia di viaggi venditrice, in possesso di regolare Licenza, potrà rilasciale al consumatore ai sensi dell’ art. 6 del Decreto Legislativo 111/95 copia del contratto solo se già in possesso della Conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’Organizzazione in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decreto Legislativo 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio (FOGLIO INFROMATIVO) 4- PAGAMENTI All’atto della prenotazione dovrà essere versato all’incirca il 25% della quota complessiva del viaggio inclusi gli eventuali diritti di iscrizione (tassa di iscrizione) ed assicurativi, mentre il saldo deve essere versato almeno 3° giorni antecedenti la partenza oppure in concomitanza con la prenotazione se questa viene effettuata nei 30 giorni antecedenti la partenza. Il mancato incasso da parte dell’organizzatore del Viaggio dei pagamenti di cui sopra, alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del Contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento delle ulteriori danni subiti dall’Organizzatore. 5- MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto a seguito di variazioni di: a- costi di trasporto incluso il costo del carburante b- diritti di tasse su alcune tipologie di servizi turistici (per esempio Biglietteria aerea) c- tassi di cambio applicati al “pacchetto” in questione. Per tale variazione si farà riferimento al costo dei cambi ed al costo dei servizi esposti in ogni programma. Se prima della partenza l’Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a dare tempestiva comunicazione di ciò al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica di prezzo se superiore al 10% del medesimo, ovvero qualsiasi variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della considerazione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceve una comunicazione modificativa di un elemento esenziale o dell’aumento del prezzo del 10%, avrà facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica che diverrà parte del contratto con l’esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all’Organizzazione o al Venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica che altrimenti si intende accettata. L’organizzazione, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in maniera pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la risoluzione predisposta dall’Organizzatore, venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’organizzazione fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di strasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazione già accettate, obbligano l’Organizzatore, soltanto se nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute come segue: a- sostituzioni (cambiamento nomi, addebito per la Tassa di iscrizione per il cliente rinunciatario a partire da 30 giorni di calendario prima della partenza (art. 7 condizioni generali) b- modifica albergo nella stessa località; modifica del tipo e/o numero di camere; modifica trattamento alberghiero; modifica della classe di volo; addebiti specifici per pratica e per variazioni a partire da 30 giorni di calendario prima della partenza fino a 3 giorni lavorativi escluso il sabato; dopo l’addebito sarà comunque comunicato caso per caso. c- Modifica della data di partenza del viaggio; riduzione della durata del viaggio/soggiorno; addebito della Tassa di iscrizione fino a 30 giorni prima della partenza; dopo obbedito della sola penale prevista dall’art. 6 ridotta del 50%. 6- RECESSO DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto senza corrispondere alcunché soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale ai sensi del precedente art. 5 – 3° comma; nel qualcaso ove eserciti il recesso ha diritto in via alternativa ad usufruire di un altro pacchetto turistico ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l’Organizzatore o per suo conto il Venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto di essere rimborsato della differenza. Al consumatore che receda al contratto per casi diversi da quello previsto nei precedenti comma del presente articolo saranno addebitate la tassa di iscrizione, se prevista, nonché a titolo del corrispettivo per il recesso somme non superiore a quelle qui di seguito indicate: a- pacchetti turistici con servizi di linea regolari a tariffa normale o con soggiorni in albergo, residence, appartamento, ville e villaggi in formula alberghiera - 10% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario, prima della partenza - 30% della quota di partecipazione fino a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza - 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. b- pacchetti turistici con voli di linea regolari a tariffa speciale o IT con voli charter o speciali fino ad un massimo di 5 ore di volo (no stop) - 10% della quota di partecipazione fino a 21 giorni di calendario prima della partenza - 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di calendario prima della partenza - 50% della quota di partecipazione da 14 a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza - 100% della quota di partecipazione dopo tale termini. c- pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di Volo no stop), IT di gruppo internazionali, Crociere marittime, pacchetti turistici con soggiorni, pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto (esempio pullman da turismo) - 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni di calendario prima della partenza - 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza - 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza - 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza - 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 7- SOSTITUZIONI Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da un'altra persona semprechè: a- l’Organizzatore ne sia informato per scritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza ricevendo con testualmente comunicazione circa le generalità del cessionario b- non vi ostino ragioni concernenti al documento di espatrio, a visti consolari, a certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, al servizio di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario. c- Il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola Tassa di Iscrizione se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo della quota nonché degli importi di cui alla lettera c- del presente articolo. 8 – MANCATA ESECUZIONE Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente articolo 6, comma a-b anche nel caso in cui prima della partenza, l’Organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi l’ impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. L’organizzatore può annullare il contratto quando non sia raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l’inizio dei servizi turistici (15 giorni di calendario dalla partenza). In tal caso, così come l’ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6 comma a-b l’organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso od ella cancellazione escluso ogni ulteriore esborso. 9 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per l’espatrio, nonché di eventuali visti di soggiorno o transito ed eventuali certificati sanitari che fossero eventualmente richieste ed obbligatori. Essi inoltre dovranno attenersi alla osservanza delle regole di norma prudenza e diligenza, a tutte le Informazioni fornitegli dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico, i partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzazione dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore, tutti i documenti, le informazioni e gli elementi utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzazione del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzazione, all’atto della prenotazione, quei desideri particolari che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 10 – CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Autorità dei Pesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’Organizzazione in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità. 11- RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE L’Organizzatore risponde dai danni arrecati al consumatore a motivo dell’adempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi a meno che comprovi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione di servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 12- LIMITE DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato le responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo in cui agli articoli 1783 e seguenti c.c; la convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulle responsabilità dell’Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare quanto previsto dai termini assicurativi. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico, entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle forme di diritto uniformi vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso. 13- OBBLIGHI di ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei con fronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo. 14- RECLAMI E DENUNCE Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per scritto,sotto forma di reclamo all’Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’ organizzatore deve presentare al consumatore l’assistenza richiesta del precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo, presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore. 15 – ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO e RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, anzi consigliabile stipulare presso gli uffici dell’Organizzazione o del venditore, speciali Polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. Solitamente tutti i programmi includono queste formule come “Assicurazione sanitaria”. 16 - FONDO DI GARANZIA Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 Decreto Legislativo 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a- rimborso del prezzo versato; b- suo rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Il Fondo deve altresì fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Pesi extra comunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 nr- 5 Decreto Legislativo nr. 111/95. 17 – FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede il Tour Operator. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto, siano devolute alle decisioni di un Collegio arbitrale composto da tanti arbitri quanti sono le parti in causa più uno che funge da presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà ritualmente e secondo il diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A-DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi all’oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziabile di organizzazione di viaggio, ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, nr. 3 e nr. 6, articoli 24 e 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione. B-CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di Contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 31° comma; art. 4; art. 7; art. 91° comma; art. 10; art. 14 1° comma; art. 15; art. 17. l’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relative contratti con fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico ( organizzatore, viaggio, etc etc….) va pertanto intesa come riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, etc. etc…..) C-RECESSO DEL CONSUMATORE Al Consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo purchè non imputabile al venditore, saranno addebitate la Tassa di iscrizione (se prevista), nonché, al titolo di corrispettivo, somme non superiori a quelle qui di seguito indicate: 1- soggiorni in albergo, appartamenti, ville, residence e villaggi in formula alberghiera: le stesse somme previste dal punto a- art. 6 2- solo trasporto con voli noleggiati speciali (sino a 5 ore di volo no stop); le stesse somme previste dal punto b- art. 6 3- solo trasporto con voli noleggiati speciali (sino a 5 ore di volo no stop) soggiorni in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto: le stesse somme previste dal punto c- art. 6 4- solo trasporti con aerei di linea o con altri mezzi; servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio; le somme previste dal fornitore del servizio oltre alla Tassa di iscrizione ORGANIZZAZIONE TECNICA MEDIAVALLE VIAGGI & TURSIMO srl - LUCCA Licenza nr. 96 del 20 settembre 1999 rilasciata da Amministrazione Provinciale di Lucca. Assicurazione UNIPOL nr. 1890 – 65 – 31836664 Massimali minimi garantiti dalla Polizza Assicurativa richiesti ai sensi della L. R. 16/94, nonché L.R. 111/95 comprendente anche quanto stabilito dalla direttiva CEE 90/314: Euro 1.549.370, 00 per ogni sinistro; Euro 516.456,00 per ogni persona; Euro 2458.228,00 per danni materiali |